Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 5 — Disposizioni previdenziali

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Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, e' concesso, a domanda,l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due piu' anni consecutivi. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su prestazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22

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Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1995 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185~art5 · fonte su Normattiva