Art. 5 — Disposizioni previdenziali
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Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, e' concesso, a domanda,l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due piu' anni consecutivi. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su prestazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22
2Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1995 al 8 maggio 2004
