Art. 9 — Contratti di assicurazione
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I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalita' associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:
- a)il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversita' atmosferiche;
- b)il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversita' atmosferiche, i danni alla qualita' nonche' quelli causati da epizoozie;
- c)il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevelenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione. Con decreto del Ministro dell'agricolture e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonche' i soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da societa' di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364. I rischi che le societa' di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le societa' di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. E' elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibili ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle societa' di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'aretigianato di cui al comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilita' dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le societa' partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna societa' alla formazione del disavanzo globale. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalita' per la valutazione dei danni, l'entita' della franchigia, che non potra' in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonche' le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle societa' di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilre le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364. 10 E' costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonche' alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita al Fondo la personalita' giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.
Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 19 maggio 1995
