Art. 21 — Interventi a favore degli associati
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)). Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)).
Testo in vigore dal 8 maggio 2004 al 1 gennaio 2027
