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Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il disciplinare avra' effetto dal 10 marzo 1966.
Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010
