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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.
Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010
