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La spesa annua per il personale a contratto a termine innovatile di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria, di cui all'articolo 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 281 milioni e 292 mila, di cui lire 243 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 38 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo. A tale onere si fara' fronte:

  • a)per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 14, (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
  • b)per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvedera' con gli stanziamenti gia' iscritti in bilancio negli appositi capitoli. L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' ridotta a lire 22.500.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1967, n.367

1

La L. 11 maggio 1967, n.367 ha disposto (con l'art. 1) che "L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000."

Testo in vigore dal 28 giugno 1967 al 4 aprile 1981

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1961 al 28 giugno 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1967, n.367

    La L. 11 maggio 1967, n.367 ha disposto (con l'art. 1) che "L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520~art14 · fonte del testo