I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con comprovata esperienza professionale. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 27 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;697~art1 · fonte su Normattiva