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Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art1 · fonte del testo