Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione non e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme degli articoli 3 e 5 della presente legge. Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprieta', l'armatore stesso e' tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'articolo 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art8 · fonte del testo