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La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la marina mercantile e per il tesoro ed e' composta da:

  • a)il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che assume le funzioni di presidente;
  • b)due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
  • c)due funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
  • d)un rappresentante per ogni societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;
  • e)tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-26;31~art7 · fonte del testo