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La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la marina mercantile e per il tesoro ed e' composta da:
- a)il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che assume le funzioni di presidente;
- b)due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- c)due funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- d)un rappresentante per ogni societa' concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;
- e)tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca designati dalle organizzazioni stesse. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validita' delle adunanze della suddetta commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
