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Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione non e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme degli articoli 3 e 5 della presente legge. Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprieta', l'armatore stesso e' tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
