Art. 36 — Regolamento di attuazione
Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
Testo vigente dal 9 agosto 1990
