Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 16 — Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata

La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.8 Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

  • a)per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  • b)per rinuncia del concessionario;
  • c)per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
  • d)per dichiarazione di fallimento. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validita' delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento."

Testo vigente dal 8 settembre 2005

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice 'a quò, chiamato a giudicare sulla legittimità di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive disciplinato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), essendo i limiti imposti alla pubblicità indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva; ne', peraltro, deve applicare le disposizioni dell'art. 20 della medesima legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalità delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

    Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art16 · fonte su Normattiva