Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 9 — Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale

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(( 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea)) La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 28 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art9 · fonte su Normattiva