Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 9 — Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale

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(( 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo)) La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1993 al 24 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 28 ottobre 1993. 84 parole tolte, 127 parole aggiunte.

tolto: Le Amministrazioni statali eaggiunto: 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici tolto: non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, aggiunto: territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti tolto: o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale aggiunto: televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per tolto: spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa aggiunto: le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tolto: della pubblicita' tra i concessionari di cui al precedente periodo aggiunto: tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazioneaggiunto: , secondo criteri di economicita' tolto: ed aggiunto: e in base alle norme tolto: del regolamento di cui all'articolo 36. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicita' tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private. aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art9 · fonte del testo