Art. 9 — Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale
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(( 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo)) La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1993 al 24 dicembre 1996
