Art. 6
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Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire 1000 a lire 300.000.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
