Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1964 al 22 dicembre 2008. 183 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a lire 18.000. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art1 · fonte del testo