Art. 1 — Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi
Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1 terdecies,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonche' al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del tratta mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge. Tali norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.
Testo vigente dal 14 novembre 1988
