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Gli anni di anzianita' e di attivita' professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei medici di cui all'articolo 2. I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.

Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 3 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1968-02-20;100~art5 · fonte del testo