Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli anni di anzianita' e di attivita' professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei medici di cui all'articolo 2. I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1975, n. 70

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La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui alla presente legge. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1968 al 3 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1975, n. 70

    La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui alla presente legge. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-02-20;100~art5 · fonte del testo