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Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi Istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. A tal fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonche' della durata e delle modalita' delle prestazioni di lavoro di tale personale. Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 luglio 1967, al personale degli Istituti suindicati e' corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sara' stabilito con le deliberazioni di cui sopra sara' corrisposta a titolo di assegno personale utile alla pensione e all'indennita' di anzianita' nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sara' riassorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1975, n. 70
1La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".
Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 16 dicembre 2010
