Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale degli Istituti di cui all'articolo 2 che cessera' dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potra' essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvedera' alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia. Agli effetti della determinazione dell'indennita' di anzianita' o di altra equivalente dovuta al predetto personale non e' ammessa la valutazione di anzianita' convenzionali non previste da disposizioni legislative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-29;337~art4 · fonte del testo