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Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo 2 sara' costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una Commissione di 18 membri cosi' composta: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, da un rappresentante del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale, dai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato, nonche' da due magistrati amministrativi. La predetta Commissione effettuera' tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale, nonche' del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalita' delle prestazioni. La Commissione rimettera' le sue conclusioni non oltre il 15 giugno 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1975, n. 70

1

La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1967 al 3 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1975, n. 70

    La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;337~art3 · fonte del testo