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Al personale degli Istituti di cui all'articolo 2 che cessera' dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potra' essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvedera' alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia. Agli effetti della determinazione dell'indennita' di anzianita' o di altra equivalente dovuta al predetto personale non e' ammessa la valutazione di anzianita' convenzionali non previste da disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 5 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
