Disciplina dell'agriturismo

Art. 13 — Osservatorio nazionale dell'agriturismo

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Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006 al 18 ottobre 2007

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art13 · fonte su Normattiva