Disciplina dell'agriturismo

Art. 14 — Norme transitorie e finali

La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 1 Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, "nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a)".

Testo vigente dal 18 ottobre 2007

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art14 · fonte su Normattiva