Disciplina dell'agriturismo

Art. 5 — Norme igienico-sanitarie

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I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006 al 18 ottobre 2007

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 339/2007

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2007

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Le disposizioni censurate, le quali prevedono che «Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica» (comma 4) e che «Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità» (comma 5), fissano in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, senza che residui alcuno spazio normativo per le Regioni, risultando così lesa la competenza di queste ultime nella suddetta materia.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 4 Disciplina dell'agriturismo · Art. 5 Disciplina dell'agriturismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art5 · fonte su Normattiva