Art. 2 — Definizioni
La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. Ai fini della presente legge si intende per:
- a)arnia: il contenitore per api;
- b)alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c)apiario: un insieme unitario di alveari;
- d)postazione: il sito di un apiario;
- e)nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 31 dicembre 2004
