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La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovra' essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio. L'erogazione di premi agli apprendisti piu' meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entita' della produzione conseguita dall'apprendista.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art13 · fonte del testo