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La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovra' essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di eta' non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di eta'.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art14 · fonte del testo