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Chi intende essere assunto come apprendista, deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento. E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 24 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art3 · fonte del testo