Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 2003 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 24 ottobre 2003. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chi intende essere assunto come apprendista, deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento. E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art3 · fonte del testo