Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1956 al 25 ottobre 2011. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
tolto: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
tolto: b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale; 3° assistenza farmaceutica; 4° assistenza ospedaliera; 5° assistenza ostetrica;
tolto: c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
tolto: d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1° le prestazioni concernenti la cura; 2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge; 3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art21 · fonte del testo