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L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art7 · fonte del testo