Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate. L'attivita' di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate.

Testo vigente dal 22 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art1 · fonte su Normattiva