Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate. L'attivita' di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate.
Testo vigente dal 22 maggio 1985
