Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

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Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art2 · fonte su Normattiva