Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanera' le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 22 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art11 · fonte su Normattiva