Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

  • a)i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;
  • b)gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;
  • c)I prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;
  • d)la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonche' i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi;
  • e)ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. ((Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge)).

Testo vigente dal 26 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art6 · fonte su Normattiva