Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):
- a)i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;
- b)gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;
- c)I prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;
- d)la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonche' i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi;
- e)ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. ((Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge)).
Testo vigente dal 26 maggio 1983
