E' indetto il 4› censimento generale dell'agricoltura che avra' luogo nel corso dell'anno 1990. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art1 · fonte su Normattiva