Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012 n.147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012 n.147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 14 settembre 2012. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gia' esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attivita' purche' richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art4 · fonte del testo