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Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gia' esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attivita' purche' richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 14 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art4 · fonte del testo