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A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attivita' di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 14 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art5 · fonte su Normattiva