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Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attivita' disciplinate dalla presente legge conseguono l'autorizzazione di cui all'articolo 3 anche in difetto dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5, purche' siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato. Fuori dai casi di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attivita' disciplinate dalla presente legge, possono proseguirne temporaneamente l'esercizio fino al superamento dell'esame di idoneita' di cui all'articolo 5, da sostenere nella prima sessione svolta ai sensi del medesimo articolo 5, ovvero nella sessione immediatamente successiva.

Testo in vigore dal 21 agosto 1991 al 25 gennaio 1994

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