Art. 7 — Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
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L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilita' penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Testo in vigore dal 21 agosto 1991 al 1 gennaio 1993
