Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Art. 7 — Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1994 al 13 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di ((trenta giorni)) dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1994, N. 11)).

Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 13 agosto 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264~art7 · fonte su Normattiva