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La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

  • a)di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  • b)oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
  • c)oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1990 al 8 maggio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    La determinazione delle condizioni per l'esercizio di una professione nell'intero territorio nazionale e la valutazione, all'uopo, dell'idoneità della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione professionale, competono allo Stato, il quale - disciplinando l'accesso alla professione di estetista - ha razionalmente attribuito preferenza alla formazione svolta mediante rapporti di apprendistato rispetto a quella svolta nell'ambito di rapporti di formazione e lavoro, atteso che solo l'apprendistato è idoneo all'apprendimento di un "mestiere" altamente qualificato, esercitabile anche in qualità di lavoratore autonomo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma primo, l. 4 gennaio 1990, n. 1, concernente i requisiti di ammissione al previsto esame di abilitazione). - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1979 e 372/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art3 · fonte su Normattiva