Art. 30 — Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
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Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.
Testo in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999
