Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 30 — Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999. Leggi il testo vigente →

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

Testo in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art30 · fonte su Normattiva