Nel giudizio di costituzionalità promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ritenuta esclusione, nell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - in ordine al pagamento della sanzione amministrativa, ivi prevista per irregolarità o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorità di vigilanza, commesse nell'attività di società di intermediazione mobiliare - della responsabilità solidale, oltre che della società, degli autori della violazione, e del diritto di regresso, in seguito all'avvenuto pagamento della prima verso il secondo, va respinta la eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel caso, essendo comunque la società di intermediazione mobiliare tenuta, in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, al pagamento dell'intero, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quò (di opposizione, da parte della stessa, contro il decreto ministeriale con il quale la sanzione amministrativa era stata irrogata), ma solo nell'eventuale giudizio che il 'solvens' volesse in un secondo tempo instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti. È chiaro infatti che la società cui la sanzione è stata inflitta, ha interesse a sapere, nello stesso giudizio 'a quò, che l'obbligo di pagamento si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in causa per rivalsa. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 13 Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari