Art. 14-bis — Misure cautelari
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. (( Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)).
Testo vigente dal 14 dicembre 2021
