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E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi. Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 23 giugno 2001
